Stalking e violenza di genere: tutela tra esigenze punitive e tutela della sfera personale

La vittima di “Stalking“ subisce una serie di comportamenti reiterati di tipo persecutorio che si palesano sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati tali da indurre nella persona che li subisce un disagio psichico, fisico e un ragionevole e crescente senso di timore.

Tutte queste ingerenze moleste incidono nella psiche della vittima ed in tal senso si parla anche di “sindrome del molestatore assillante”, definizione che evidenzia l’aspetto caratterizzante della relazione sbilanciata e forzata che si stabilisce tra persecutore e vittima. Si crea un rapporto del tutto squilibrato tra un soggetto “controllante” ed un altro che con il passare del tempo subisce un mutamento del normale svolgimento della propria vita quotidiana che si manifesta con un crescendo di ansia e paura.

Dette sensazioni negative comportano molto spesso nella vittima un atteggiamento di chiusura nei confronti del mondo esterno oltre che un senso di vergogna che inesorabilmente inibisce la stessa nel denunciare il proprio persecutore o nel voler affrontare l’iter processuale. Nella maggior parte dei casi (circa il 70% – 80%) i comportamenti assillanti provengono da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma vi sono casi in cui il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa. Ovviamente, si tratta di un quadro semplificato, difettando questa sede dello spazio necessario per un approfondimento relativo alle condotte individuate tra le più frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa.

In genere, quel che contraddistingue le molestie assillanti è un’ossessione dinamica, in continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio appagamento: ecco che in un arco temporale variabile comportamenti che in genere sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare, manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti.

Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell’agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “. In altri termini cioè, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Ma come si può adire l’autorità giudiziaria affinché questo reato venga punito?
Si hanno a disposizione due strumenti:

  • La proposizione della querela entro un termine di sei mesi dall’ultimo atto persecutorio;
  • Nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.

woman-fear-stalkingNell’ipotesi di presentazione di istanza di ammonimento gli operatori di polizia hanno cosi acquisito uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera della paura. L’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i “reati sentinella”, come percosse o lesioni. In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante, inoltre l’ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.

Il procedimento si incardina che con la presentazione di un’istanza presso qualsiasi ufficio di polizia, il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.

Importante: L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e inoltre si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis, esonerando la vittima dal presentare querela.

Stalking-3Sul piano pratico, detto strumento permette alla vittima un approccio con la giustizia più attenuato, consentendo alla stessa di tentare di ricostruire la propria quotidianità senza dover affrontare un ulteriore stress emotivo rappresentato da un processo penale, si pensi ad esempio all’eccessiva durata degli stessi che in molti casi incide negativamente sui soggetti deboli coinvolti. L’ammonimento si palesa come strumento finalizzato ad ottenere una volontaria interruzione dei comportamenti molesti da parte del “persecutore”, quest’ultimo verrà sostanzialmente invitato a far cessare il suo comportamento contro la legge, altrimenti: se verrà sorpreso a commettere ulteriori atti di stalking, non sarà più necessaria la querela per avviare un segnalazione all’Autorità Giudiziaria. In caso di successiva condanna penale, la legge prevede un aggravante per il soggetto già ammonito.

Detto strumento rappresenta dunque un modo per interagire con le vittime di questo orribile fenomeno violento, permettendo alle stesse di  approcciarsi con i risvolti giudiziari affrontando non solo la paura di denunciare per uscire dalla spirale di violenza che le circonda.

Articolo a cura della Dott.ssa Cristina De Angelis.

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