Ascolto del minore. Tra esigenze processuali ed esigenze di tutela

La legge n.54 del 2006 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il PRINCIPIO DELLA BIOGENITORIALITA’, che sancisce il diritto del minore ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori e con i componenti del nucleo familiare di appartenenza, anche in caso di separazione e/o divorzio dei genitori. Accade molto spesso che nel momento di conflitto intra-familiare, che abbia poi ad esitare in un approccio con la giurisdizione, il minore viene sottoposto non solo alla dinamica interna della crisi, e quindi agli effetti della conflittualità intragenitoriale, ma viene altresì coinvolto nel meccanismo processuale.

legge 54Appare evidente che si genera una situazione nella quale i comportamenti e le modalità di interazione tra il minore e i genitori coinvolti nella fase processuale possono essere fortemente influenzati da comportamenti finalizzati a non perdere “l’appoggio” di nessuna delle due figure genitoriali.
Successivamente alla separazione, uno dei due genitori si è allontanato dalla casa familiare, determinando la mancanza del quotidiano.

I fattori emotivi che condizionano detta situazione sono dunque differenti e lo strumento dell’ASCOLTO DEL MINORE diventa necessario, se relativo alla “cura personale” e non per quelle relative alla cura patrimoniale. In tal senso viene affidata la pratica ai magistrati con l’eventuale ausilio di esperti in ambito psicologico, quando si rende necessario l’integrazione delle competenze del giurista con quelle della psicologia clinica. Se da un lato le ricerche in ambito psicologico parlano dell’ascolto come di uno dei doveri dell’adulto nei confronti dei “bisogni” del bambino, dall’altro l’ordinamento giuridico e la ormai costante giurisprudenza di merito e legittimità riconosce l’ascolto come un “diritto del bambino”. Il punto di convergenza tra le due discipline sta nel fatto che in entrambe si afferma la necessità che il bambino venga ascoltato.

Ma come avviene attuata l’audizione del minore?

L’ordinamento nazionale e sovranazionale si è interessato all’audizione dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano ed oggi detta fase è regolata nell’ordinamento civile italiano, dagli articoli 315 bis, 336 bis e 337 octies, codice civile, introdotti dalla Legge 219 del 2012 e dal Decreto Legislativo 154 del 2013, a livello internazionale, è previsto dall’articolo 12, Convenzione di New York e dall’articolo 6, Convenzione di Strasburgo. L’articolo 315 bis, comma III, codice civile riconosce il diritto del fanciullo, che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano, disponendo che il minore sia ascoltato dal giudice salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.

La norma non prende in considerazione il concetto di maturità che di regola viene correlato alla capacità del minore di comprendere il significato anche morale dei propri atti delittuosi ed autodeterminarsi ma pone l’attenzione sul concetto di discernimento che dovrà essere ancorato ai vissuti e ai bisogni affettivi ed emotivi del minore ed alla sua capacità di comprenderli e rappresentarli.

Proprio in funzione di tale svolta decisiva nella considerazione del minore si pone l’accento sulla necessità di riferirsi alla capacità di discernimento del bambino tanto nell’ascoltarlo quanto nel tener conto delle sue opinioni e dei suoi desideri, avendo come parametri, ai fini della partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano, la sua età e maturità.

ascolto_del_minore_mirco_turcoDurante l’audizione il minore verrà messo, del tutto involontariamente, al centro dell’attenzione di una interazione con un adulto e dunque un Giudice o, se necessario, un esperto che ne andrà indubitabilmente a sollecitare il pensiero legato al suo personalissimo “CONFLITTO DI LEALTA’.”

A tutela della delicatezza della situazione l’audizione è condotta dal giudice, il quale può avvalersi di esperti o di altri ausiliari. Il giudice può autorizzare ad assistere all’ascolto i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se nominato, ed il pubblico ministero. Tutti questi soggetti possono proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Si crea così un sistema a tutela del minore coinvolto.

Sotteso al sistema processuale vi è il principio secondo il quale il fanciullo deve avere il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa e che la sua opinione sia presa in seria considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità: a tal fine, viene riconosciuta al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, conformemente alle regole di procedura delle legislazioni nazionali.

Quando il minore ha una capacità di discernimento sufficiente, il giudice deve assicurarsi che egli abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti e, se il caso lo richiede, consultarlo personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario ai suoi interessi superiori, per consentirgli di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto.

Il nuovo approccio del sistema giudiziario ai procedimenti che riguardano il minore è dunque volto al contemperamento delle posizioni processuali con la tutela di interessi, ragioni, diritti spettanti ad un soggetto vulnerabile e diverso dai contendenti.

La codificazione del diritto all’ascolto è finalizzata alla necessità di assicurare al minore di essere tenuto in considerazione dagli adulti, di riceverne attenzione e cura, di ascoltarlo e di essere da loro sentito al fine di garantire sia dentro che fuori del processo la tutela dello sviluppo della sua personalità.

Articolo a cura della Dott.ssa Cristina De Angelis

 

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